Articoli | 14 June 2018 | Autore: Osservatorio Revisione Veicoli

Ecco come il Dottor Azzeccagarbugli ha aggirato la Direttiva 2014/45/UE

“All’avvocato bisogna raccontar le cose chiare: a noi tocca poi a imbrogliarle.”
La citazione è del Dottor Azzeccagarbugli, dai Promessi Sposi.
Solo che qui non stiamo parlando di un romanzo; stiamo parlando di persone, aziende, soldi, futuro.
Ma, evidentemente, a Roma, anche quando le cose sono troppo chiare, qualcuno deve sempre ingarbugliarle e chi resta “fregato” sono i tanti Renzo Tramaglino sparsi per l’Italia.

Due giorni prima dell’entrata in vigore della direttiva, il MIT complica una situazione già critica, pubblicando il Decreto Dirigenziale 18/05/2018 n. 211.
Sono solo sette articoli: il primo e il terzo parlano di rimorchi e trattori, che non ci interessano.
Analizziamo quindi gli altri cinque, omettendo per ragioni di spazio parti di testo non rilevanti (il corsivo neretto è nostro).
 

Art. 2 Attestato di superamento del controllo

“L’attestato di superamento del controllo riporterà anche la data entro la quale dovrà essere effettuato il successivo controllo (All. 2)”.
Qui, c’è poco da dire: l’Attestato di Revisione è l’unica attuazione della Direttiva rispettata dal MIT.
Passiamo quindi all’articolo 4.

 
Art.4 Certificato di Revisione

L’art. 8 del D.M. prevede che venga prodotto un certificato di revisione.Al fine di integrare detto certificato all’interno del processo securizzato, quest’Amministrazione ha avviato i necessari approfondimenti per l’implementazione delle procedure informatiche che, a decorrere dal 31 marzo 2019, consentiranno la produzione e stampa del certificato di revisione. In prima applicazione, fino a nuove disposizioni, restano in vigore le procedure in essere.
Al di là del termine “securizzato”, leggendo “quest’Amministrazione ha avviato i necessari approfondimenti”, chiediamo a MCTC: E lo dite due giorni prima del 20 maggio e dopo aver avuto quattro anni di tempo? Vi informate adesso su come implementare le procedure informatiche? E davvero servono undici mesi per fare ciò che la Direttiva ha già detto come deve essere fatto e cosa deve contenere?”
 

Art. 5 Valutazione delle carenze

L’art. 7 e l’allegato I del D.M aggiornano l’elenco esistente e la classificazione delle possibili carenze e introducono il livello di gravità.
“Sono in corso gli aggiornamenti informatici che permetteranno all’ispettore di selezionare a terminale le voci e la valutazione delle carenze. Successivamente si forniranno istruzioni di dettaglio per uniformare il comportamento degli Ispettori. Nel transitorio si continuerà ad usare la metodologia corrente.”  
 
Viene spontaneo chiedersi ma con tutte le software house che collaborano da sempre con MCTC, dopo quattro anni, ci vengono a dire “Sono in corso gli aggiornamenti informatici”? Scusate, ma ci sembra una presa per in giro...
La vera chicca, a nostro parere, è questa: “Successivamente si forniranno istruzioni di dettaglio per uniformare il comportamento degli Ispettori.”
I francesi hanno classificato ben 606 carenze, portato i controlli da 124 a 132 e, da tempo, stanno istruendo gli ispettori.
Gli spagnoli hanno introdotto diversi cambiamenti all’Inspección Técnica de Vehículos (ITV), tra cui la controvisita e, da maggio, stanno formando gli ispettori in aula e online.
Noi, invece, aspettiamo “istruzioni di dettaglio.
 

Art. 6 Precisazioni riguardo all’art. 16

“Le procedure, gli impianti e le attrezzature attualmente in uso per le revisioni continuano ad essere utilizzate fino all’emanazione di nuove disposizioni da adottarsi non oltre il 20 maggio 2023.”
Saranno contenti i titolari dei centri di controllo, meno chi costruisce e vende attrezzature: sino a ordine contrario, tutte le attrezzature attuali andranno bene per i prossimi cinque anni anche se, come l’opacimetro, non hanno più tanto senso di esistere.
E veniamo al settimo e ultimo articolo studiato dai “Dottor Azzeccagarbugli” del MIT.
 

Art. 7 Ispettori

“I responsabili tecnici già autorizzati o abilitati alla data del 20 maggio 2018 continuano ad operare come previsto. A partire dal 20 maggio 2018 gli Ispettori dovranno soddisfare i requisiti minimi. È in corso di definizione il previsto provvedimento del Ministero, da adottarsi nel rispetto delle competenze tra enti amministrativi. I candidati che hanno partecipato ai corsi entro il 20 maggio 2018, dovranno effettuare l’esame entro il 31 agosto 2018”.
Il primo punto era scontato.
Sul secondo invece sorgono dubbi: senza avere definito nulla, come è possibile pretendere che i nuovi Ispettori abbiano i requisiti minimi previsti?
Ammettiamo per ipotesi che li abbiano: chi li verifica e attesta ai sensi del DM 214?
Ma il problema sta nel terzo: chi sono gli Enti Amministrativi di cui occorre rispettare le competenze?
Lo Stato e le Regioni: che hanno firmato un accordo per la formazione dei Responsabili Tecnici; che delegano le Provincie; che autorizzano chi fa formazione; che di formazione ci campa.
Pensiamo che questi signori se ne staranno tranquilli, in attesa del “previsto provvedimento, in corso di definizione”? Difficile crederci...
E infatti, c’è chi ha già interpellato Regione Lombardia, che ha chiarito che l’Accordo Stato-Regioni prevale sul Decreto Dirigenziale e che, da loro, i corsi si continueranno a fare. Punto.
 

Per concludere

È evidente che il Decreto Dirigenziale è solo un escamotage per guadagnare tempo, viste le difficoltà in cui si trova MCTC.
Di certo, però, ciò complica la vita ai centri che non solo non sanno cosa fare ma, soprattutto, non sanno cosa dire ai clienti.
 
 
L’articolo integrale è disponibile su www.osservatoriorevisioneveicoli.com
 

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