News | 05 March 2021 | Autore: redazione

Bonus Pubblicità 2021: c'è tempo fino al 31 marzo

Al via le domande per l’accesso al Bonus Pubblicità: le comunicazioni vanno presentate entro il 31 marzo 2021.

 

Dall’1 marzo fino al 31 è possibile richiedere il Bonus Pubblicità, l’agevolazione dello Stato, in vigore dal 2018, erogata sotto forma di credito di imposta che ha l’obiettivo di incentivare gli investimenti pubblicitari sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

Come previsto dalla Legge di Bilancio 2021, ricordiamo che per il 2021 e per il 2022 sono stati stanziati 50 milioni di euro per ciascuno dei due anni e che il bonus è riconosciuto nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati su giornali quotidiani e periodici (anche digitali).
In base all’Art. 5, DPCM n. 90/2018 (Scarica file), la comunicazione per accedere al credito di imposta deve essere presentata online, nel mese di marzo, tramite la piattaforma resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modello. Tale istanza dovrà contenere sia i dati degli investimenti effettuati sia quelli da effettuare nel corso dell’anno (a titolo “prenotativo”).
La quantificazione del credito d’imposta spettante verrà determinata sulla base degli investimenti effettivamente realizzati, dovranno essere trasmessi con la medesima modalità utilizzata per la prenotazione dall’1.1 al 31.1.2022.

Segnaliamo che sul sito dell’Agenzia delle Entrate e sul portale del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria è scaricabile online il modulo aggiornato (clicca qui) e tutte le istruzioni per la compilazione (clicca qui).

Vediamo adesso più in dettaglio come presentare la domanda.
 

Come si presenta la domanda

La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta e la dichiarazione sostitutiva sono presentate, esclusivamente in via telematica, al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, con le seguenti modalità:
  • Direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
  • Tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario. Si considerano appartenenti al gruppo l’ente o la società controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall’ente o società controllante, o tramite altra società controllata, per una percentuale superiore al 50% del capitale (articolo 3, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322);
  • Tramite gli intermediari abilitati indicati nell’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998 (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti).
La presentazione è effettuata mediante i servizi resi disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, a cui si può accedere mediante l’identità SPID oppure mediante le credenziali Entratel o Fisconline, rilasciate dall’Agenzia delle entrate, oppure mediante la Carta Nazionale dei Servizi o la Carta d’Identità Elettronica. La comunicazione/dichiarazione sostitutiva si considera presentata nel giorno in cui i servizi telematici ricevono i dati. La prova della presentazione è data dall’attestazione rilasciata dai servizi telematici.
In caso di presentazione telematica tramite i soggetti incaricati sopra indicati (intermediari abilitati e società del gruppo), questi ultimi devono consegnare al contribuente, all’atto della ricezione della comunicazione/dichiarazione sostitutiva, l’impegno a presentarla in via telematica. La data dell’impegno, la sottoscrizione del soggetto incaricato e l’indicazione del suo codice fiscale vanno riportati nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica”.
Il soggetto incaricato è tenuto, altresì, a conservare l’originale della comunicazione/dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal richiedente, unitamente alla copia del documento d’identità dello stesso.
Il soggetto incaricato è tenuto a consegnare al richiedente una copia della comunicazione/dichiarazione sostitutiva presentata e dell’attestazione che costituisce prova dell’avvenuta presentazione.




 
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Bonus Pubblicità: credito di imposta al 50% anche per il 2021 e il 2022 (per la notizia clicca qui).
 

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