Articoli | 12 March 2013 | Autore: Stefania Antonelli

Cerchi e pneumatici: ora si possono omologare misure diverse

Non serve più farsi rilasciare il nulla osta da casa auto, da adesso si possono omologare cerchi e pneumatici diversi da quanto riportato su carta di circolazione o libretto di uso e manutenzione con procedura più snella e meno costosa di prima. Ecco come.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7/3/2013 il Decreto 10 gennaio 2013 n.20, relativo “all'approvazione nazionale di sistemi ruota, nonché procedure idonee per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti di veicoli sulle autovetture nuove o in circolazione”.

Un provvedimento, in vigore dal 22 marzo 2013, che va a sopperire a una assenza di legislazioni in questo senso, dato che l'Italia fino a ora (a differenza di altri Paesi, come Germania e Giappone) non aveva una norma di riferimento a livello di omologazione (a questo proposito si legga l'intervista fatta a Corrado Bergagna, presidente di Assoruote).

Il regolamento è stato infatti adottato “considerata l'esigenza di regolamentare (...) le procedure di approvazione nazionale di ruote diverse da quelle originali e da quelle sostitutive del costruttore, singolarmente o in abbinamento agli pneumatici, nonchè le procedure idonee per la loro istallazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti di veicoli, sulle autovetture nuove o in circolazione”.
In precedenza, l'eventuale montaggio di pneumatici di misure diverse da quelle indicate in carta di circolazione non era consentito se non dopo il rilascio del nullaosta da parte del costruttore del veicolo.

In sostanza, le caratteristiche generali del sistema ruota alternativo a quanto previsto dal primo equipaggiamento, secondo l'Articolo 4, si riassumono in tre punti: i sistemi ruota non devono alterare le caratteristiche originarie del veicolo in termini di sicurezza e prestazioni; in caso in cui il sistema ruota richieda sostituzione o modifiche di parti del veicolo al di fuori del sistema stesso, è richiesto il nulla osta da parte del costruttore del veicolo; l'installazione del sistema ruota sul veicolo deve avvenire in modo da consentire il ripristino della configurazione originaria del veicolo stesso con la semplice rimozione del sistema ruota e il montaggio dei corrispondenti elementi originari.

Secondo l'Articolo 7, l'installazione di un sistema ruota su di un veicolo comporta l'aggiornamento della carta di circolazione, a meno che l'installazione di un sistema ruota non comporti alcuna variazione delle misure degli pneumatici già previste in sede di omologazione del veicolo dal costruttore dello stesso.

Le caratteristiche che i sistemi ruota devono avere e le procedure per la verifica della loro idoneità ai fini dell'omologazione sono elencati nell'Allegato C, secondo cui i sistemi ruote devono:

1.1 essere conformi alle norme cogenti per l'omologazione del veicolo (Direttive e regolamenti CE ed UN/ECE) e per la circolazione stradale (Codice della Strada);

1.2 soddisfare l'equivalenza in termini di diametro nominale esterno (pneumatico) con le misure degli pneumatici previsti dal costruttore del veicolo in fase di omologazione del tipo. Sono ammesse misure degli pneumatici che comportino una variazione del ±2% della circonferenza di rotolamento rispetto alle circonferenze di rotolamento delle misure degli pneumatici intermedie previste in origine (in sede di omologazione) per un determinato tipo di veicolo, a condizione che il relativo diametro nominale esterno non superi, di oltre l'1%, il massimo diametro nominale esterno previsto in omologazione dal costruttore del veicolo;

1.3 avere una larghezza degli pneumatici non superiore del 10% rispetto alla massima larghezza degli pneumatici previsti in origine;

1.4 soddisfare, in particolare, l'allegato 10 del Regolamento n. 124 UN/ECE;

1.5 rispettare quanto previsto dagli standard tecnici vigenti (CUNA o ETRTO) in termini di accoppiamento ruota-pneumatico.”

Per quanto riguarda la marcatura ruota, si applicano le disposizioni del paragrafo 5 del Regolamento n.124 UN/ECE, secondo cui La ruota deve recare, in una posizione scelta dal fabbricante, ma visibile dopo che il pneumatico è stato montato sulla ruota, le seguenti marcature permanenti e leggibili: il nome o la denominazione commerciale del fabbricante; la designazione del profilo del cerchio o della ruota; l'offset della ruota; la data di costruzione (almeno mese e anno); il numero di identificazione del cerchio o della ruota.

>>Approfondimenti:

Decreto 10 gennaio 2013 n.20


>>Leggi anche:

Quando il cerchio non si chiude

In arrivo una norma italiana per l’omologazione dei cerchi ruota

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