News | 22 April 2020 | Autore: redazione

Cambio pneumatici e Covid-19: parla la filiera

Dal 15 aprile è scattato l’obbligo di cambiare i pneumatici invernali con quelli estivi. Come bisogna comportarsi? A fare chiarezza ci hanno pensato sei importanti Associazioni di categoria.

Ci si prepara al cambio gomme, ma vista la situazione attuale non sarà così semplice passare da quelle invernali a quelle estive. È perciò necessario fare chiarezza anche su questo semplice procedimento, ma fondamentale.

A lanciare l’allarme sono sei Associazioni di categoria (ANIASA, AIRP, Assogomma, CNA, Confartigianato e Federpneus), che curano gli interessi della filiera degli pneumatici, e hanno deciso di fare il punto della situazione: il cambio gomme è un obbligo per tutelare la sicurezza di chi guida, rimane quindi la data del limite del 15 maggio.
È bene ricordare che l’attività dei gommisti, meccanici e carrozzieri rientra tra quelle ritenute essenziali e come tale può essere esercitata, rispettando le misure di contenimento alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro contenute nel protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 tra Governo e sindacati.

Per l'interesse e la rilevanza di questa comunicazione, riportiamo qui di seguito il testo completo della circolare: “Cambio gomme: parla la filiera”.
 
 
Il nuovo DPCM del 10 aprile 2020 ha sostanzialmente ribadito le misure restrittive introdotte dai precedenti DPCM e Decreti in materia, prorogando il termine di scadenza al 3 maggio 2020.
Il principio regolatore (vedi art.1) è consentire solo spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, con espresso divieto alle persone fisiche di spostarsi in un comune diverso rispetto a quello in cui si trovano salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio (vedi art. 1 comma z) fatta eccezione per le attività di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 (tra queste non figurano il commercio di parti ed accessori per autoveicoli). Queste attività sono tenute ad assicurare, oltre alla distanza di sicurezza di un metro, che gli ingressi nell'esercizio avvengano in modo dilazionato e che venga impedito alle persone di sostare più del tempo necessario. È, inoltre, raccomandata l'applicazione delle misure di sicurezza di cui all'allegato 5.
Sono sospese, inoltre, le attività produttive e commerciali, salvo quelle indicate nell'allegato 3 (tra queste figurano le attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli e di commercio al dettaglio di parti per autoveicoli). Le attività non sospese (art. 2 punto 10) devono rispettare i contenuti del protocollo relativo alle misure di contenimento alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 tra Governo e sindacati.
Come noto, in materia di circolazione stradale le normative vigenti ed in particolare quella che regola la circolazione durante il periodo invernale prevedono (vedi circolare del Ministero dei Trasporti del 17 gennaio 2014) che al termine del periodo di vigenza delle Ordinanze invernali (15 aprile) sia necessario provvedere allo smontaggio dei pneumatici invernali ed al rimontaggio di pneumatici estivi, a partire dal 16 aprile ed entro il 15 maggio compreso. Tale necessità diventa un obbligo per quei veicoli che montano pneumatici invernali con codice di velocità inferiore a quello riportato in carta di circolazione, pena la non conformità alle specifiche di omologazione del veicolo indicate nella carta di circolazione che prevedono una serie di possibili sanzioni.
 
Coloro i quali dispongono di pneumatici invernali con codice di velocità pieno possono effettuare la sostituzione dei loro pneumatici invernali anche in tempi successivi senza incorrere in sanzioni.
Tutto ciò premesso, le Associazioni firmatarie esprimono le seguenti considerazioni ed indirizzi: 
  • Devono essere rispettate le prescrizioni governative che impongono ai cittadini di "stare a casa", salvo eccezioni contemplate nel DPCM del 10 aprile 2020;
  • I gommisti possono svolgere la loro attività di manutenzione, riparazione e commercio al dettaglio, a condizione che rispettino le misure di contrasto alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro (vedi protocollo 14 marzo 2020). È altresì consigliabile che vengano assicurate le prescrizioni relative alle attività commerciali di dettaglio ed in particolare che siano effettuati ingressi in modo dilazionato evitando alle persone di sostare più del tempo necessario (vedi DPCM 10 aprile 2020, all.5).  Una buona pratica potrebbe essere quella di operare su appuntamento;
  • Gli utenti che sono in grado di giustificare lo spostamento dalla loro abitazione per le ragioni ammesse dal DPCM 10 aprile 2020 o da eventuali nuovi decreti “di alleggerimento”, che potrebbero essere pubblicati nei prossimi giorni, sono tenuti al rispetto del Codice della Strada ivi compresa la circolare del Ministero dei Trasporti del 17 gennaio 2014.
L'avvio del cambio stagionale avviene quest'anno in condizioni di lavoro e di sicurezza del tutto eccezionali che condizioneranno i tempi per il montaggio e lo smontaggio delle gomme.
Non è escluso che, laddove non si riuscisse a perfezionare il cambio gomme a tempo debito, le Associazioni di categoria firmatarie della presente si faranno carico di richiedere eventuali eccezionali e limitate proroghe di tempo.
 
Domande frequenti
  • Sono un automobilista, dal 16 aprile posso recarmi dal gommista per effettuare il cambio stagionale? No, come prevede il DPCM 10 aprile 2020, dobbiamo “restare a casa”, ad eccezione di coloro i quali abbiano comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, per i quali è possibile effettuare lo spostamento dal proprio domicilio. Tali soggetti in grado di fornire comprovata motivazione al loro spostamento possono utilizzare il loro veicolo che deve rispettare le norme del Codice della Strada, ivi compresa la circolare del Ministero dei Trasporti del 17 gennaio 2014 che disciplina il cambio stagionale dei pneumatici.
  • Sono un gommista, posso continuare a rimanere aperto? A quali condizioni? Si certo, l’attività di manutenzione, autoriparazione e vendita al dettaglio di parti ed accessori per autoveicoli rientra tra quelle ritenute essenziali e come tale può essere esercitata, ivi compresa quella del gommista. Per poter svolgere tale attività è necessario rispettare le misure di contenimento alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro contenute nel protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 tra Governo e sindacati.
  • Sono un gommista, devo adottare misure di sicurezza particolari nei confronti di miei clienti? Si, è necessario rispettare alcune regole di carattere generale, come la distanza di almeno un metro, tenendo conto che gli ingressi nell'esercizio avvengano in modo dilazionato e che venga impedito alle persone di sostare più del tempo necessario. Si raccomanda l'applicazione delle misure di sicurezza di cui all'allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020. È quindi fortemente consigliato operare per appuntamento.  
  • Sono un gommista, posso chiamare i miei clienti che hanno montati pneumatici invernali e condividere un appuntamento per il cambio gomme? No, sono i clienti che dispongono dei requisiti per poter effettuare lo spostamento dal loro domicilio che possono contattare la rivendita per organizzare il cambio gomme. In tale caso il gommista dovrà prevedere un appuntamento che consenta di assicurare il rispetto delle misure di sicurezza previste dal DPCM 10 aprile 2020.
  • Sono un soggetto che dispone di un’officina mobile. Posso effettuare il montaggio e smontaggio delle gomme invernali presso il domicilio del cliente? Innanzitutto occorre verificare se il soggetto dispone dei codici ATECO autorizzati per la manutenzione e riparazione di veicoli. Inoltre va considerato il principio ispiratore delle norme di restrizione COVID19 che impone a tutte le persone di stare a casa. Infine, il DPCM 10 aprile 2020 e le normative precedenti vietano il commercio di ambulanti. Tutto ciò premesso, non si ritiene tale attività conforme alla normativa di riferimento a meno che il soggetto cliente non rientri nelle fattispecie per le quali sono ammesse deroghe.

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