News | 26 September 2016 | Autore: Redazione

Ricambi usati? Non è prevista l'IVA

Direttiva iva: i ricambi per auto prelevati da un autoveicolo fuori uso, possono beneficiare del regime di margine. Cosa vuol dire? Che rientrano nella categoria "beni d'occasione" e quindi non sono assoggettati al pagamento dell'IVA.

 

I ricambi per auto sono "beni d’occasione".

La nozione di “beni d’occasione” contenuta nella direttiva IVA comprende anche le parti di automobili che, dopo essere state prelevate da un veicolo fuori uso, acquistato da un'impresa di riciclaggio di vecioli/autodemolitore presso un privato, possono essere rivendute come pezzi di ricambio, consentendo all'autodemolitore di beneficiare del regime di margine. Conclude così l'Avvocato Generale presso la Corte di Giustizia UE, relativamente alla causa C-471/15.
La controversia in esame era relativa ad un’impresa di riciclaggio di autoveicoli, la cui attività principale consisteva nella rivendita di pezzi di ricambio prelevati da autoveicoli fuori uso.

Cos'è il regime di margine?

Il regime del margine è un regime speciale IVA che viene applicato a determinate categorie di contribuenti, ovvero coloro che abitualmente si occupano di commercio al dettaglio, all’ingrosso o in forma ambulante di beni mobili usati, antiquariato, oggetti d’arte o da collezione.
All’atto dell’acquisto, questi contribuenti non subiscono la rivalsa dell’imposta per cui devono sottostare a regole specifiche per determinare l’IVA dovuta. A differenza del regime ordinario, in quello del margine il bene è totalmente assoggettato all’IVA solo una volta (prima cessione) e nelle successive solo se risulta un margine positivo.

Le conclusioni dell’Avvocato

Secondo l’Avvocato Generale, è utile ricordare che l’attuale regime generale dell’IVA garantisce, grazie al sistema della detrazione, la perfetta neutralità dell’IVA per gli operatori economici che liquidano l’IVA percepita nell’ambito delle proprie attività economiche. Tale sistema di detrazione garantisce che l’IVA sia un’imposta prelevata sul prodotto e non sul fatturato degli operatori economici e altresì che il consumatore finale sia l’unico a sopportare l’onere dell’IVA. Per quanto riguarda i privati, nella misura in cui non svolgono attività economiche, non sono soggetti all’IVA. Pertanto, quando un privato vende un bene d’occasione ad un altro privato o ad un soggetto passivo, l’operazione non è gravata da IVA.
 

Cosa succede se invece l'acquirente è un soggetto passivo-rivendtore?

Infatti, poiché il bene ceduto viene reintegrato nel circuito commerciale, il soggetto passivo-rivenditore è responsabile del pagamento dell’IVA quando procede alla rivendita del bene in questione. Tuttavia, il soggetto passivo-rivenditore, poiché non ha versato l’IVA al privato non soggetto all’IVA al momento dell’acquisto del bene d’occasione, non potrà portare in detrazione l’imposta dall’importo dovuto allo Stato, importo che sarà allora costituito esclusivamente dall’IVA gravante sulla rivendita di tale bene. In tali casi si verifica, pertanto, un’interruzione della neutralità dell’IVA e una doppia imposizione del bene in questione.
Per beneficiare di tale regime, il soggetto passivo-rivenditore deve quindi mettere in vendita prodotti ricompresi nella nozione di “beni d’occasione”, ossia “i beni mobili materiali, suscettibili di reimpiego, nello stato originario o previa riparazione, diversi dagli oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione e non costituiti da metalli preziosi o pietre preziose come definiti dagli Stati membri”.
Secondo l’Avvocato UE, dalla lettura dell’art. 311 della direttiva n. 112/2006/CE non si evince che il legislatore dell’Unione abbia voluto escludere dalla nozione de qua i beni provenienti, originariamente, da un unico insieme, ma separabili dal medesimo, quali i pezzi di ricambio asportati dai veicoli fuori uso.
L’utilizzo dei termini “suscettibili di reimpiego”, nella definizione richiamata, dimostra che, per essere qualificato come “bene d’occasione”, un bene deve poter essere impiegato nuovamente, il che esclude senza dubbio i beni nuovi. Tale nuovo utilizzo può aver luogo senza che sia necessario riparare il bene oppure previa riparazione.
Alla luce della definizione data dal legislatore comunitario, l’elemento essenziale ai fini della qualifica come “bene d’occasione” è costituito dal fatto che il bene usato abbia conservato le caratteristiche che possedeva originariamente e pertanto la loro vendita può beneficiare del regime del margine.

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Tags: autodemolizioni mercato ricambi ricambi usati

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