News | 17 November 2014 | Autore: Francesco Giorgi

Auto storiche: il parere dell’Agenzia delle Entrate e le proposte del RIVS
A proposito di certificazioni e di definizione sul “come” un veicolo può essere considerato storico: in questi giorni, un parere dell’Agenzia delle Entrate indica che per ottenere la richiesta dei benefici fiscali relativamente ai veicoli ultraventennali sia sufficiente una autocertificazione: “Per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico la sussistenza dei requisiti legittimanti l'esenzione può essere documentata anche tramite dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445 del 2000”.

D’altro canto, è molto probabile – a meno di sorprese dell’ultim’ora – che la Legge di Stabilità 2015 confermerà l’abrogazione dei commi 2 e 3 della legge 342 del 2000 sulla storicità dei veicoli ultraventennali purché questi facciano parte delle liste chiuse ASI o di uno dei tre Registri storici riconosciuti dallo Stato (Fiat, Lancia, Alfa Romeo). Questo significherà, per i proprietari delle auto con più di 20 anni, dover dire addio ai benefici fiscali goduti per oltre un decennio, e dover pagare il bollo equiparato a una “pari classe” moderna.

Una decisione che ha dato il “la” a molte polemiche, e che rischia di causare una pesante mazzata verso la filiera aftermarket, dato che molte vetture ultraventennali potrebbero terminare prima del tempo – leggi: sotto la pressa del demolitore – la propria carriera.
Fra le molte voci che in queste settimane si sono fatte sentire, si aggiunge ora il RIVS – Registro Italiano Veicoli Storici, il quale lancia alcune idee, che vengono condensate in cinque “punti”, non prima di avere garantito equità fra gli appassionati di auto storiche (i quali sono anche contribuenti) e procedere ad attenti controlli per non distribuire senza criterio le agevolazioni fiscali per le “veterane”.

Il primo “punto” avanzato dal RIVS riguarda la rimodulazione della tassa di proprietà dei veicoli storici: che, cioè, questa venga riformulata non più sulla potenza espressa in kW, ma sul valore della vettura. Al compimento del ventesimo anno della vettura il proprietario potrà decidere se continuare a pagare la tassa normale o se certificare la storicità del veicolo e di conseguenza pagare una tassa forfettaria.

Quale seconda proposta, il RIVS si occupa dell’attuale normativa, che (art. 60 del Codice della Strada) definisce il veicolo storico, mentre l’art. 63 della “famosa” legge 342 del 2000 definisce il veicolo di particolare interesse storico. In questo caso, il RIVS chiede di unificare le due definizioni, e che la risultante venga utilizzata come riferimento per tutti i campi di applicazione: “E’ da considerarsi veicolo storico ogni autoveicolo, motoveicolo, triciclo, quadriciclo e ciclomotore, ad esclusione dei mezzi adibiti ad uso professionale, a partire dal ventesimo anno dalla data di costruzione, a cui sia stato rilasciato il certificato di rilevanza storica e collezionistica da parte di uno degli enti riconosciuti”, è la definizione suggerita dal RIVS.

Il terzo “punto” indicato dal RIVS si riallaccia al precedente riguardo alla definizione degli “Enti riconosciuti”, cioè ASI e ACI. Questi, secondo il Registro Italiano Veicoli Storici, non devono essere indicati in maniera immutabile dalla legislazione stessa, per evitare monopolio – duopolio, come in questi anni avviene. La definizione di “Ente certificatore”, secondo il RIVS, è subordinata all’appartenenza dell’Ente a precisi criteri oggettivi (abbiano sede sul territorio Italiano; siano costituiti da almeno 5 anni; siano presenti in almeno dieci regioni con una sede di riferimento; abbiano un minimo di 50 club affiliati; abbiano un minimo di 5.000 soci tesserati) e criteri di competenza (ogni Ente dovrà fornire l’elenco dei commissari autorizzati al rilascio delle certificazioni; ogni Ente dovrà avere un responsabile regionale; ogni responsabile dovrà frequentare un corso di formazione - aggiornamento specifico, sotto il controllo di una Commissione ministeriale permanente del Ministero dei Trasporti, da ripetere ogni cinque anni, per la propria figura, con esame di abilitazione finale).

Proprio la figura della Commissione ministeriale, indica il RIVS quale quarto “punto” della propria proposta, assolverebbe a una funzione di garanzia per lo Stato,  attribuendo il riconoscimento agli Enti e verificando periodicamente che essi rispettino i criteri necessari per ottenere la qualifica di Ente certificatore di veicoli storici. Inoltre, uno dei compiti della Commissione sarebbe la periodica verifica dell’operato degli Enti stessi, rendendoli responsabili della veridicità delle dichiarazioni rese con il certificato di interesse storico e collezionistico e obbligandoli a svolgere le proprie funzioni nella maniera più corretta possibile, pena la sospensione o revoca del riconoscimento. Gli Enti riconosciuti potrebbero inoltre costituire un "Coordinamento Nazionale" con finalità di autocontrollo.

Infine, come quinto “punto”, il RIVS si rivolge ai certificati di storicità che vengono rilasciati ai veicoli: questi, secondo il Registro Italiano Veicoli Storici, dovrebbero possedere una data di scadenza (non più di tre anni, passato questo termine il veicolo andrà sottoposto a un nuovo esame), perché – indica il RIVS – non è compito della revisione periodica stabilire se un veicolo è storico o meno. Questa è una condizone che deve essere certificata da tecnici esperti e competenti.

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Tags: auto storiche

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